Norma che vale anche per Rovigo e Provincia dove è stato posto un problema similare.
Pensiamo infatti a tutti coloro che rappresentando associazioni e cooperative gestiscono attività di mediazione e sono iscritti quali imprenditori agricoli.
Una segnalazione a tal proposito è stata fatta direttamente da un esperto in materia alla Corte di Giustizia Europea.
Il Ministero Dello Sviluppo Economico, con Parere 16 marzo 2016, n. 74885, risponde ad un quesito della Camera di commercio, concernente in sostanza la compatibilità o meno dell’attività di agente di affari in mediazione ex legge n. 39/1989 con l’attività di produttore agricolo, titolare di un’azienda che produce e vende i propri prodotti.
In proposito fa presente, preliminarmente, che in base al tenore letterale delle vigenti disposizioni l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione è incompatibile, oltre che con il lavoro dipendente, anche con l’esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale e professionale. In sostanza, qualora una qualsiasi attività sia esercitata sotto forma imprenditoriale, con conseguente iscrizione al Registro delle Imprese la stessa risulta incompatibile con l’esercizio congiunto di quella di agente di affari in mediazione.
Ora, nel caso specifico dell’impresa agricola, si fa presente che con la legge n. 77 del 1997, all’art. 2, comma 3, gli imprenditori agricoli rientranti nei limiti previsti per il regime di esonero degli adempimenti Iva (cioè con un volume d’affari non superiore a € 7.000) vennero inizialmente esonerati dall’obbligo dell’iscrizione al predetto Registro ; tuttavia, il successivo D.lgs. n. 228 del 2001, apportando modifiche alla regolamentazione della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, previde che la nuova normativa si applicasse agli imprenditori agricoli iscritti al Registro delle imprese, senza indicare particolari esenzioni: pertanto, da quel momento venne inteso che coloro che vendevano al dettaglio i prodotti della propria attività agricola dovevano comunque iscriversi. Da ciò discende l’incompatibilità tra attività di mediazione e di produttore agricolo, senza eccezioni.