MAGGIORE CONDIVISIONE E RISPETTO DELLE RISORSE
L’imprenditore ittico ha assunto una nuova e più consona configurazione giuridica, a seguito della sua equiparazione all’imprenditore agricolo.
Un primo determinante contributo a questa sua diversa qualificazione, è stato dato dal legislatore comunitario che, all’art.32 (ex 38) del Trattato della Comunità Europea, considera come prodotti agricoli, non solo quelli derivante dal suolo e dall’allevamento, ma anche quelli della pesca, chiarendo, altresì nell’allegato II, come il termine “allevamento” debba considerarsi comprensivo di tutti gli animali vivi, senza alcuna distinzione di specie.
Questo ampliamento del concetto di allevamento verso ogni specie di animali, collegata all’indirizzo comunitario, aveva, però, creato non poche difficoltà sotto la vecchia formulazione dell’art 2135 c.c.