Per poter realizzare attività di vendita diretta, occorre non aver avuto condanne che riguardano l’igiene, la sanità e la frode degli alimenti.
Il D.Lgs 228/2001 infatti preclude l’attività di vendita diretta in specifici casi:
“Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna”.
L’assenza di tali condanne va autocertificata al momento dell’avvio dell’attività di vendita diretta.