L’art. 2135 c. 3 (nuovo testo) prevede due categoria di attività connesse:
a) Le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.
b) Le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
Da questa disposizione risulta dunque che esistono due condizioni perché l’esercizio di un’attività connessa non faccia diventare imprenditore commerciale chi la esercita.
La prima condizione è che l’attività connessa sia esercitata da chi svolge anche un’attività essenzialmente agricola (fra le due attività ci deve essere una connessione soggettiva). Perciò, è imprenditore commerciale, e non agricolo, chi per esempio trasforma e vende oppure rivende prodotti agricoli acquistati da altri. Mentre rimane imprenditore agricolo chi produce e vende per esempio vino, olio o formaggi ricavati dalle viti o dagli ulivi che ha coltivato o dalle pecore che ha allevato.
La seconda condizione è che tra le due attività vi sia una connessione oggettiva. Il che vuol dire, in base alla nuova formulazione dell’art. 2135, che l’attività connessa è considerata agricola soltanto se ha per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio di un’attività essenzialmente agricola ovvero se consiste nella fornitura di beni o servizi ottenuti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola.
Questo criterio della prevalenza implica dunque che la dimensione economica delle attività connesse non prevalga su quella dell’attività essenzialmente agricola esercitata dallo stesso imprenditore. Non sono pertanto agricole, ma commerciali, le grandi imprese di trasformazione (caseifici, oleifici, imprese conserviere): queste imprese infatti non si limitano a trasformare prodotti prevalentemente propri.